Direttiva atex 2014/34/ue

La direttiva 2014/34/UE è entrata in vigore il 30 marzo 2014 ed abroga la direttiva 94/9/CE con effetto decorrente dal 20 aprile 2016; impone la certificazione ATEX a tutti i prodotti commercializzati nell’Unione stessa, indipendentemente dal luogo di produzione e dalle normative in esso in vigore, se installati in luoghi a rischio di esplosione, con l’eccezione di:

• Apparecchiature mediche
• Apparecchiature e i sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di sostanze chimiche instabili;
• Apparecchiature per uso domestico
• Apparecchiature destinate all’uso in luoghi di produzione o stoccaggio di esplosivi Apparecchiature marittime imbarcate, o comunque offshore
• Mezzi di trasporto (esclusi quelli per uso in atmosfere esplosive)
• Apparecchiature progettate e costruite specificamente per essere utilizzati dalle forze armate o per la tutela delle leggi e dell’ordine pubblico. Non sono esclusi gli apparecchi a doppio uso.

In Italia, la direttiva ha avuto forza di legge con il decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 126. (Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.)

Termini usati nella Direttiva

Limiti di infiammabilità
Una sostanza sotto forma di gas, vapore o nebbia miscelata con aria, diventa un’atmosfera esplosiva solo quando la concentrazione in aria della sostanza stessa è sufficiente a farla divenire infiammabile. Miscele combustibile aria sono infiammabili solo entro un ristretto intervallo di concentrazioni del combustibile in aria, definito da un limite inferiore ed un limite superiore.

Si definiscono i due limiti come:
• LEL (lower explosion level, limite inferiore di esplodibilità): concentrazione in aria di gas al di sotto della quale l’atmosfera non è esplosiva;
• UEL (upper explosion level, limite superiore di esplodibilità): concentrazione in aria di gas al di sopra della quale l’atmosfera non è esplosiva.

LEL e UEL si esprimono in percentuale in volume della sostanza in aria.

Temperatura di infiammabilità
La temperatura di infiammabilità è la minima temperatura alla quale si formano vapori in quantità tale che in presenza di ossigeno (aria) e di un innesco abbia luogo il fenomeno della combustione.

Energia minima di innesco
La minima energia di innesco è la minima quantità di energia in grado di innescare un’atmosfera esplosiva; è una specifica caratteristica della sostanza e dipende dalla concentrazione del combustibile.

Temperatura di autoaccensione
La temperatura di autoaccensione è la minima temperatura che una miscela combustibile-comburente deve avere perché si accenda spontaneamente; al di sotto di questa temperatura, per provocare l’accensione della miscela, si deve usare una sorgente esterna (ad es: una fiamma, una scintilla, un filamento caldo, un arco elettrico o altro).

Non vi è alcuna correlazione tra la temperatura di autoaccensione e la minima energia di innesco, per cui nella classificazione dei gas vengono utilizzati e riportati entrambi i parametri.

Concetti ispiratori
Come la maggior parte delle normative relative alla protezione contro le esplosioni, la direttiva distingue il rischio secondo la natura del prodotto pericoloso, e secondo la temperatura di accensione del prodotto stesso. Vengono quindi classificati:
Un Gruppo, definito a seconda del prodotto esplosivo
Una Classe, definita a seconda delle temperatura di accensione Gas Gruppo
• Metano M1/M2 85 °C T6
• Propano IIA 100 °C T5
• Etilene IIB 135 °C T4
• Acetilene IIC 200 °C T3
• Gas in genere II 300 °C T2
• Massima temperatura Classe 450°C T1

Classificazione in zone
Classificazione in zone con pericolo di esplosione per presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili secondo lo schema IEC zone system

Zona 0 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. La presenza è superiore alle 1000 ore all’anno.

Zona 1 Area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. La presenza rientra nell’intervallo 10-1000 ore/anno.

Zona 2 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. La presenza è inferiore alle 10 ore/anno.

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